
L'accertamento doganale: evoluzione storica, quadro normativo attuale e procedure semplificate
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Riassunto
I.Capitolo I Cenni storici
La storia doganale in Italia ha origine nel 1861 con l'unificazione nazionale che elimina le dogane interne e con la nomina di una Direzione Generale per le Gabelle e le Privative, nata in seguito all'unificazione nazionale. La Direzione Generale operava con delega del Ministero delle finanze di Giovanni Lanza e aveva il compito di riscuotere i dazi sui consumi e di gestire i servizi doganali su tabacchi, sali e la guardia doganale. L'entrata nella Comunità Economica Europea e nell'Unione Europea portò l'assetto giuridico a passare dal legislatore nazionale a quello comunitario. Nel 1992 viene istituito il Laborartorio Chimico dell'Agenzia (chiamato all'epoca Laboratorio Chimico Centrale della Gabella) e viene emessa la Tariffa Protettiva per tutelare i settori del comparto industriale. Nel 1994 entrò in vigore il nuovo Testo Unico delle Leggi Doganali, seguito da una Legge sull'ordinamento della Guardia di Finanza di Paolo Boselli.
II.Capitolo II L evoluzione dell ente doganale
Negli anni '50 (1951) viene costituita la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) con l'Italia tra le nazioni firmatarie. Lo scopo è quello di unire le forze delle nazioni per la produzione e il commercio di questi beni. Vengono ristabilite le quote dei dazi e vengono eliminate le tariffe diverse da quella concordata. Negli anni '60 (1968) viene emanata la Tariffa Doganale Comune, eliminando definitivamente le tariffe o le contingenze. Nel 1973 viene emanato il primo strumento legislativo nazionale del dopoguerra, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Nel 1992 viene redatto il primo Codice doganale comunitario con il Regolamento Cee n. 2913/1992, seguito da un Regolamento Cee n. 2454/1993 contenente le Disposizioni d'applicazione. Nel 1995 viene presentata dalla Commissione delle Comunità Europee una strategia di completa modifica delle dogane e viene introdotto in Italia il sistema EDI, un sistema elettronico, nel 1995.
III.Capitolo III La dichiarazione doganale
La dichiarazione doganale può essere presentata sia dal proprietario della merce sia da un suo rappresentante e viene presentata all'ufficio doganale competente territorialmente. È possibile modificare la dichiarazione doganale e invalida se sono presenti cancellazioni o alterazioni, oppure se manca un campo richiesto. La dichiarazione doganale può essere completata tramite sistema informatico con l' EDI, cioè il sistema di interscambio di informazioni tramite una struttura di messaggi codificata tra operatori e autorità.
IV.Procedimento di revisione
Il processo di revisione può essere d'ufficio o tramite istanza di parte. L'autorità ha il potere di procedere con la relativa rettifica, redigendo e notificando un atto di contestazione contenente il recupero dei diritti doganali dovuti. L'istanza si intende respinta se non viene notificato un avviso di rettifica entro il novantesimo giorno successivo a quello della presentazione e il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni.
Procedimento di revisione
Il processo di revisione può essere innescato d'ufficio dai funzionari doganali oppure su istanza di parte, ovvero dall'operatore che ha dichiarato le merci. Nel caso di revisione d'ufficio, questa può essere avviata in base a elementi di rischio segnalati da altri uffici delle dogane o da altri organi, oppure sulla base delle risultanze di indagini amministrative e penali. In questi casi, entro il termine di tre anni dalla data di registrazione del Documento Amministrativo Unico (DAU), i funzionari dell'Agenzia delle Dogane possono procedere alla revisione dell'accertamento presso l'ufficio loro competente o presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività dell'operatore depositante la bolletta. L'operatore è tenuto a fornire ogni volta richiesto materiale, notizie o documenti inerenti l'operazione doganale; inoltre, una volta avviata la verifica, non sarà più possibile per esso procedere con la richiesta di istanza di parte.
Se entro il novantesimo giorno successivo a quello della presentazione non viene notificato il relativo avviso di rettifica, l'istanza si intende respinta - scatta quindi il meccanismo del silenzio-rigetto - avverso il quale è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni, come sancito dall'articolo 19 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992, che norma il processo tributario.
Accertamento doganale esecutivo
Il decreto legge n. 16 del 2 Marzo 2012, convertito poi nella legge n. 44 del 26 Aprile 2012, all'articolo 9, comma 3 bis, ha introdotto una novità importante in merito ai termini di esecutività degli atti di accertamento. Difatti, ora gli atti di accertamento o di rettifica emessi dalla dogana diventano effettivi trascorsi solamente 10 giorni, e non più 30 giorni come prima. In particolare, l'articolo 9, comma 3 bis, sancisce che "gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali, [...] diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, [...] con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso carico le somme per la riscossione".
Controversia doganale
Obiettivo dell'amministrazione doganale è quello di giungere, attraverso un'attività di analisi, alla corretta determinazione dei tributi spettanti. Durante l'accertamento però, potrebbe sollevarsi una situazione di contestazione, ossia di giudizio diverso tra operatore economico ed autorità doganale, in merito ad uno degli elementi della dichiarazione. Questo procedimento prende il nome di controversia doganale e consiste nell'identificare la merce oggetto dell'operazione doganale al fine di inquadrarla nel rispettivo campo merceologico della Tariffa Doganale Comune (TDC), oppure nell'individuare l'origine, la quantità, le componenti del valore o comunque qualsiasi altra voce, che influisca sull'accertamento e sulla liquidazione dei diritti. Il detentore della merce può richiedere che si proceda ad una visita di controllo, ai sensi dell'articolo 65 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), qualora si verifichi una contestazione tra esso e l'amministrazione, in merito ad uno degli elementi prima citati. In caso contrario, o nel caso in cui non si accetti il risultato della controvisita, l'operatore può chiedere che sia sentito il parere di due periti, giudizio che non risulterà vincolante ai fini decisionali per la dogana.
V.L accertamento doganale esecutivo
Gli atti di accertamento o di rettifica diventano effettivi decorsi 10 giorni dalla notifica e l'agente della riscossione informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione tramite raccomandata semplice all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento.
VI.Controversia doganale
In caso di giudizio diverso tra operatore economico ed autorità doganale avviene una contestazione doganale che consiste nell'identificare la merce oggetto dell'operazione doganale. Il detentore della merce può richiedere una visita di controllo in caso di contestazione e può impugnare l'esito entro 30 giorni dalla notifica.