
Incompatibilità: Regolamento CROB
Informazioni sul documento
Azienda | IRCCS Crob |
Luogo | Rionero in Vulture (PZ) |
Tipo di documento | Regolamento |
Lingua | Italian |
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Riassunto
I.Ambito di Applicazione Incompatibilità Dipendenti Pubblici nel Servizio Sanitario Nazionale
Questo regolamento dell'IRCCS-CROB disciplina le incompatibilità per i dipendenti a tempo pieno e parziale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), indipendentemente dal tipo di contratto (esclusivo o non esclusivo). Si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, definendo l'ambito oggettivo (svolgimento di incarichi extra istituzionali) e soggettivo (categorie di personale coinvolte). Il regolamento affronta in modo specifico le problematiche legate al conflitto di interessi.
1. Ambito Oggettivo e Soggettivo dell Applicazione del Regolamento
Il regolamento sull'incompatibilità dei dipendenti pubblici, specifico per l'IRCCS-CROB, definisce con precisione il suo ambito di applicazione sia oggettivo che soggettivo. L'ambito oggettivo si concentra sullo svolgimento di incarichi esterni all'attività istituzionale, ovvero incarichi extra-istituzionali, che non rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Questo aspetto è fondamentale per delimitare quali attività sono soggette alle norme del regolamento. L'ambito soggettivo, invece, specifica a quale personale si applica il regolamento. Si applica a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, afferente alle tre aree di contrattazione collettiva del Servizio Sanitario Nazionale. Una precisazione importante è che il regolamento vale indipendentemente dall'opzione del dipendente tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo. Questa ampia definizione dell'ambito soggettivo garantisce che il regolamento copra tutte le possibili situazioni lavorative all'interno dell'IRCCS-CROB, assicurando una maggiore coerenza e chiarezza nell'applicazione delle norme sulle incompatibilità. L'inclusione di tutti i tipi di contratti e la specifica menzione del Servizio Sanitario Nazionale sottolineano l'importanza del regolamento nel contesto del settore sanitario pubblico.
2. Natura del Procedimento di Valutazione e Autorizzazione
La gestione del processo di valutazione e autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali rientra nel potere organizzativo dell'IRCCS-CROB, come previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 165/2001. Questo significa che la procedura non è soggetta alla disciplina della legge n. 241/1990, ma alle disposizioni del codice civile, in particolare al principio di correttezza e buona fede. Gli atti relativi al procedimento di autorizzazione sono considerati atti di gestione del rapporto di lavoro, di diritto privato, adottati con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Questa specificazione giuridica è cruciale per comprendere la natura del processo e il ruolo dell'IRCCS-CROB nella gestione delle richieste dei dipendenti. La distinzione dalla legge n. 241/1990, che disciplina i procedimenti amministrativi, evidenzia la natura più interna e gestionale di questo processo, focalizzato sul rapporto di lavoro individuale piuttosto che su un procedimento amministrativo pubblico. L'enfasi sulla correttezza e buona fede sottolinea l'importanza dell'etica e della trasparenza nella gestione delle autorizzazioni.
3. Divieto di Attività Esterne per Dipendenti a Tempo Pieno e Eccezioni
Il regolamento stabilisce un principio generale di divieto per i dipendenti a tempo pieno dell'IRCCS-CROB di svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio. Questo divieto mira a garantire la piena dedizione del personale alle proprie mansioni istituzionali e a prevenire potenziali conflitti di interesse. Tuttavia, il regolamento prevede delle eccezioni, facendo salve le disposizioni dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e le norme relative al personale a tempo parziale con prestazione non superiore al 50%, come indicato nell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/92 e successive modificazioni. Queste eccezioni sono fondamentali per bilanciare il divieto di attività esterne con la necessità di consentire alcune attività compatibili con il lavoro principale. La citazione specifica degli articoli di legge evidenzia l'importanza del quadro normativo di riferimento e la necessità di interpretarlo correttamente per applicare il regolamento in modo appropriato. La menzione del personale a tempo parziale indica che per questa categoria valgono norme specifiche, meno restrittive, che saranno trattate in sezioni successive del documento.
II.Tipologie di Incarichi Extra Istituzionali Autorizzazioni e Divieti
Il regolamento distingue tra attività assolutamente incompatibili (es. attività commerciale, industriale, presso strutture sanitarie accreditate con il SSN), attività relativamente incompatibili (che richiedono autorizzazione), e attività liberamente esercitabili (es. partecipazione ad associazioni culturali, sportive, religiose, purché a titolo gratuito e fuori dall'orario di lavoro). L’iscrizione agli albi professionali e la partita IVA sono trattate con attenzione, specificando le condizioni di compatibilità o incompatibilità con il rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale. La gestione delle autorizzazioni per gli incarichi è un aspetto centrale del regolamento.
1. Attività Assolutamente Incompatibili
Il regolamento identifica con chiarezza le attività assolutamente incompatibili con l'impiego presso l'IRCCS-CROB per i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo pieno superiore al 50%. Queste includono l'esercizio di attività commerciali, industriali, imprenditoriali e artigianali, definite come attività organizzate ai fini della produzione o professionali (caratterizzate da abitualità, continuità e sistematicità). Sono altresì incompatibili le attività svolte presso strutture sanitarie accreditate, anche parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale. Infine, la semplice titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possano configurare un conflitto di interessi, anche potenziale, con il SSN è considerata incompatibile. Questo divieto si estende anche ai casi in cui la titolarità o compartecipazione riguardi parenti del dipendente o soggetti fittiziamente titolari delle quote. Per attività nel settore di prevenzione, cura, riabilitazione, farmaceutico e delle apparecchiature sanitarie, è obbligatoria una preventiva comunicazione all'IRCCS-CROB per valutare la presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale. La definizione precisa di queste attività incompatibili mira a garantire la trasparenza e l'integrità del personale dell'Istituto, evitando situazioni di conflitto di interesse o di potenziale vantaggio personale a discapito delle funzioni istituzionali.
2. Attività Relativamente Incompatibili e Disposizioni Generali
Oltre alle attività assolutamente incompatibili, il regolamento affronta le attività retribuite relativamente incompatibili, che necessitano di autorizzazione specifica. Non vengono elencate attività specifiche in questa sezione, ma si indica che si applicano disposizioni generali che necessitano di un'autorizzazione preventiva. Questo lascia spazio all'interpretazione caso per caso, considerando la natura e le modalità di svolgimento della prestazione, nonché l'esiguità del compenso per evitare che l'attività extra-istituzionale diventi un centro d'interesse alternativo alle funzioni pubbliche. Un esempio di attività che necessita di autorizzazione è menzionato: incarichi da associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio (art. 5, comma 1, del DPR n. 62/2013), e incarichi da soggetti terzi con cui il dipendente abbia avuto rapporti di collaborazione retribuiti negli ultimi tre anni (art. 6, comma 1, del DPR n. 62/2013). La flessibilità nell'approccio a queste attività sottolinea l'importanza della valutazione caso per caso, per evitare di imporre restrizioni eccessive ma, al tempo stesso, garantire la corretta applicazione del regolamento.
3. Attività Liberamente Esercitabili e Incarichi a Titolo Gratuito
Il regolamento elenca le attività liberamente esercitabili dai dipendenti, senza necessità di autorizzazione specifica. Queste includono la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e simili, a condizione che non si concretizzino in attività professionali. Un esempio esplicito è dato dall'articolo 90, comma 23, della legge n. 289/2002, che permette ai dipendenti pubblici di prestare attività in società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito e fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione all'amministrazione. Per quanto riguarda gli incarichi a titolo gratuito, se legati alla professionalità del dipendente all'interno dell'IRCCS-CROB, è obbligatoria una comunicazione preventiva, tramite apposito modulo disponibile sul sito web aziendale. La struttura competente valuterà entro cinque giorni la presenza di potenziali conflitti di interesse, comunicando eventualmente il diniego. La distinzione tra attività liberamente esercitabili e quelle che richiedono comunicazione preventiva sottolinea l'attenzione del regolamento nel bilanciare la libertà individuale del dipendente con la necessità di prevenire conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità con le funzioni istituzionali. La semplicità della procedura per le attività liberamente esercitabili contrasta con la procedura più formale per gli incarichi a titolo gratuito, che necessitano di una valutazione preventiva da parte dell'Istituto.
4. Iscrizione ad Albi Professionali e Partita IVA
L'iscrizione ad albi professionali è incompatibile per i dipendenti con rapporto orario superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, a meno che non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività istituzionale. Per la partita IVA, fatta salva la disposizione dell'art. 23 per il personale a tempo parziale (inferiore al 50%), è possibile un'autorizzazione eccezionale per un breve periodo, solo per incassare crediti già maturati al momento dell'assunzione o in circostanze eccezionali. Eventuali rimborsi delle spese di iscrizione ad albi professionali sono ammessi solo per i dipendenti a tempo pieno che svolgono attività esclusivamente a favore dell'Istituto, per uffici che richiedono tale iscrizione e che svolgano funzioni di rappresentanza esterna. La regolamentazione dell'iscrizione ad albi professionali e della partita IVA evidenzia la necessità di prevenire conflitti di interesse e di garantire che le attività esterne non interferiscano con le funzioni istituzionali. La distinzione tra tempo pieno e tempo parziale sottolinea la maggiore flessibilità concessa ai dipendenti a tempo parziale in questo ambito.
III.Gestione del Conflitto di Interessi e Procedura di Autorizzazione
Il regolamento definisce il conflitto di interessi, sia attuale che potenziale, specificando le procedure per la sua valutazione. Si analizzano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli incarichi, sia da amministrazioni pubbliche che da soggetti privati, tenendo conto di possibili interferenze con l'attività d'ufficio. La procedura di autorizzazione prevede tempi specifici (30 giorni dall'I.R.C.C.S. - C.R.O.B., 45 giorni in caso di intesa con altre amministrazioni) e la necessità di un parere del Direttore/Dirigente Responsabile. La mancata autorizzazione può comportare sanzioni disciplinari.
1. Definizione e Valutazione del Conflitto di Interessi
Il regolamento dedica una sezione significativa alla definizione e valutazione del conflitto di interessi, un aspetto cruciale nella gestione degli incarichi extra-istituzionali. Il conflitto di interessi, anche solo potenziale, viene analizzato sotto molteplici prospettive, considerando aspetti etici, economici e concorrenziali. Nel settore sanitario, in particolare, il conflitto di interessi è definito come la condizione in cui il giudizio professionale, improntato al rispetto della deontologia e finalizzato alla tutela della salute, può essere influenzato da un interesse secondario, economico o di altra natura. Si distingue tra conflitto di interessi attuale (che si manifesta durante il processo decisionale) e conflitto potenziale. Questa distinzione è fondamentale per comprendere la gravità e le implicazioni di diverse situazioni. La valutazione del conflitto di interessi è un elemento chiave nella procedura di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali, garantendo che il dipendente possa svolgere attività esterne senza compromettere la propria imparzialità e l'interesse pubblico. La descrizione dettagliata del conflitto di interessi nel settore sanitario evidenzia la sensibilità del regolamento verso le specifiche problematiche di questo ambito.
2. Criteri per il Rilascio delle Autorizzazioni
Il regolamento delinea i criteri oggettivi e soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni al conferimento di incarichi extra-istituzionali. Questi criteri tengono conto sia della natura dell'incarico che delle caratteristiche del dipendente. Per esempio, si considera se l'incarico proviene da amministrazioni pubbliche o da soggetti privati, e se questi ultimi hanno avuto rapporti di collaborazione retribuita con il dipendente negli ultimi tre anni. Si valutano anche le modalità di svolgimento dell'incarico (occasionale o saltuaria), la presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, e la compatibilità con le funzioni d'ufficio. La valutazione tiene conto della natura e delle modalità della prestazione, con particolare attenzione all'esiguità del compenso, per escludere qualsiasi impegno eccessivo o professionalità che possa competere con le mansioni istituzionali. Si specifica inoltre che, per il personale che presta servizio presso altre amministrazioni, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. L'attenzione posta ai criteri di rilascio delle autorizzazioni sottolinea la necessità di un processo di valutazione rigoroso e trasparente, in grado di garantire che le attività esterne dei dipendenti siano compatibili con le loro funzioni istituzionali.
3. Procedura di Autorizzazione e Tempi
La procedura di autorizzazione è dettagliata nel regolamento, definendo i tempi e le modalità di presentazione delle richieste. La richiesta di autorizzazione deve pervenire, di norma, trenta giorni prima della data di inizio dell'incarico, o comunque con congruo anticipo (almeno venti giorni). L'IRCCS-CROB è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (art. 53, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001). Per il personale che presta servizio presso altre amministrazioni, il termine è di 45 giorni, salvo pronuncia negativa dell'altra amministrazione entro 10 giorni dalla richiesta di intesa. La richiesta deve essere corredata da un parere del Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura Organizzativa di assegnazione, ampiamente motivato sulla sussistenza/insussistenza di incompatibilità con l'attività istituzionale. Il regolamento prevede anche la possibilità di integrare la richiesta entro cinque giorni in caso di mancanza di elementi informativi. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende accordata per incarichi da amministrazioni pubbliche, mentre si intende negata in tutti gli altri casi. La puntualità dei tempi e la necessità di documentazione completa sottolineano l'importanza di un processo efficiente e trasparente nella gestione delle richieste di autorizzazione.
IV. Tempo Parziale e Attenuazione del Dovere di Esclusività
Per i dipendenti a tempo parziale con prestazione inferiore al 50%, il regolamento prevede un'attenuazione del dovere di esclusività, consentendo, con autorizzazione, lo svolgimento di altre attività lavorative, anche con partita IVA e iscrizione ad albi professionali. Tuttavia, sono comunque escluse alcune attività e vanno valutati attentamente eventuali conflitti di interessi.
1. Attenuazione del Dovere di Esclusività per il Personale a Tempo Parziale
Il regolamento introduce una deroga significativa al principio di esclusività per i dipendenti pubblici, specificatamente per coloro che lavorano a tempo parziale con una prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%. Per questa categoria di personale, il rapporto di lavoro a tempo parziale funge da istituto idoneo ad attenuare il dovere di esclusività, consentendo, in determinate condizioni, lo svolgimento di attività che sarebbero altrimenti considerate assolutamente incompatibili con l'impiego pubblico a tempo pieno. Questa disposizione mira a conciliare le esigenze di flessibilità del lavoro a tempo parziale con le necessità del servizio pubblico, offrendo maggiori opportunità ai dipendenti che operano con un orario ridotto. L'attenuazione del divieto, tuttavia, non elimina completamente le incompatibilità: l'autorizzazione all'espletamento di altre attività è subordinata ad una valutazione specifica da parte dell'Istituto, che dovrà accertare che non si configuri alcun conflitto di interessi, neppure potenziale, o una situazione di concorrenza con le attività dell'IRCCS-CROB. La condizione del 50% di orario lavorativo funge da discriminante fondamentale per l'applicazione di questa deroga.
2. Iscrizione ad Albi Professionali e Partita IVA per il Personale a Tempo Parziale
Il regolamento specifica le norme relative all'iscrizione ad albi professionali e all'apertura di partita IVA per il personale a tempo parziale. A differenza dei dipendenti a tempo pieno, per i quali l'iscrizione ad albi professionali è generalmente incompatibile, il personale a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% non è soggetto a questo divieto. Questa maggiore flessibilità è coerente con l'attenuazione del dovere di esclusività. Analogamente, l'apertura di partita IVA è consentita a questa categoria di dipendenti, sempre in linea con la maggiore flessibilità concessa dal contratto di lavoro a tempo parziale. Tuttavia, è importante sottolineare che anche in questo caso è necessaria una valutazione caso per caso per garantire che l'attività svolta non crei conflitti di interesse con le mansioni istituzionali svolte presso l'IRCCS-CROB. La possibilità di svolgere attività professionali esterne, con l'iscrizione ad albi e l'apertura di partita IVA, offre maggiori opportunità ai dipendenti a tempo parziale, ma sempre nel rispetto delle norme etiche e delle regole sull'imparzialità del servizio pubblico.
3. Condizioni per l Esercizio di Altre Prestazioni di Lavoro
Il regolamento specifica le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di altre prestazioni di lavoro da parte del personale a tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%. Mentre è tassativamente vietato instaurare un rapporto di lavoro subordinato con altra amministrazione pubblica, è possibile svolgere altre prestazioni lavorative, con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche di natura professionale. Tuttavia, l'autorizzazione è subordinata a precise condizioni: l'attività non deve prevedere funzioni dirigenziali o di rappresentanza di aziende fornitrici dell'Istituto; il carico orario settimanale, sommato a quello presso l'IRCCS-CROB, non può superare i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 (in particolare per quanto riguarda i turni notturni e festivi); e, infine, non deve configurarsi alcun conflitto di interessi o una situazione di concorrenza con l'Istituto. La valutazione delle attività espletate in qualità di consulente o professionista incaricato da una pubblica amministrazione è fatta caso per caso. Queste condizioni garantiscono che l'esercizio di altre attività non pregiudichi l'efficienza del lavoro istituzionale e l'imparzialità del dipendente.
V.Sanzioni per Inosservanza delle Norme sull Incompatibilità dei Dipendenti Pubblici
L'inosservanza delle norme sull'incompatibilità può comportare sanzioni, inclusa la decadenza automatica dall'impiego in caso di mancato rispetto di una diffida. Sono previste anche sanzioni disciplinari e amministrative, in linea con la normativa vigente. Il mancato rispetto delle regole relative alle autorizzazioni degli incarichi è considerato un'infrazione disciplinare per il funzionario responsabile.
1. Sanzioni per Inosservanza delle Norme sull Incompatibilità
Il regolamento prevede diverse sanzioni per l'inosservanza delle norme sull'incompatibilità dei dipendenti pubblici. Il conferimento di incarichi senza la previa autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento, rendendo nullo di diritto il relativo provvedimento. In questo caso, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, se a carico di fondi dell'amministrazione conferente, viene trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. In caso di inosservanza delle norme sull'incompatibilità, si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni. La sanzione prevede una pena amministrativa pari al doppio degli emolumenti corrisposti al dipendente pubblico, oltre alle eventuali violazioni tributarie o contributive. Il regolamento definisce chiaramente le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme sull'incompatibilità, garantendo un deterrente efficace per scoraggiare comportamenti non conformi alle regole.
2. Decadenza dall Impiego e Procedimenti Disciplinari
In caso di inosservanza delle norme sull'incompatibilità, il regolamento prevede la possibilità di decadenza automatica dall'impiego. Se, trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione di una diffida a risolvere la situazione di incompatibilità, il dipendente non ottempera, egli decade automaticamente dall'impiego. Questa decadenza, disposta con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Dirigente Responsabile, non ha natura disciplinare, ma deriva dalla perdita dei requisiti di indipendenza e totale disponibilità richiesti per il rapporto di lavoro. Se il dipendente ottempera alla diffida, l'automatismo espulsivo viene meno, ma rimangono comunque profili di natura disciplinare per la temporanea inosservanza del divieto. In questo caso, si attiva un apposito procedimento disciplinare, secondo la normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità sanzionatoria. La previsione di decadenza automatica sottolinea la gravità delle violazioni delle norme sull'incompatibilità, mentre la possibilità di un procedimento disciplinare consente una valutazione più sfumata dei casi in cui il dipendente abbia provveduto a sanare la situazione.