Il leasing nel bilancio e negli indicatori di performance di analisi finanziaria: metodo patrimoniale, metodo finanziario, right of use model a confronto

Leasing: Metodi Contabili a Confronto

Informazioni sul documento

Scuola

Dipartimento di Impresa e Management, Corso Magistrale di Consulenza Aziendale

Specialità Consulenza Aziendale
Tipo di documento Tesi di Laurea Magistrale
Lingua Italian
Formato | PDF
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Riassunto

I.Il Contratto di Leasing Definizione e Tipologie

Il documento analizza il contratto di leasing, definito come operazione finanziaria per acquisire la disponibilità di un bene (mobile o immobile) tramite il pagamento di canoni periodici, con un'opzione di riscatto finale. Vengono distinte principalmente due tipologie di leasing: il leasing finanziario, che prevede tre soggetti (fornitore, società di leasing e conduttore) e l'opzione di acquisto a fine contratto, e il leasing operativo, con due soggetti (società di leasing e conduttore) e spesso senza opzione di riscatto. Si approfondisce anche il sale and lease-back, un contratto atipico dove il conduttore vende un bene alla società di leasing e lo rileva in locazione. Le operazioni di leasing, specie il leasing finanziario, sono spesso paragonate a contratti di vendita con patto di riservato dominio o a contratti di locazione, ma se ne distinguono per la mancanza dell'automatismo del passaggio di proprietà.

1. Definizione del Contratto di Leasing

Il documento introduce il leasing come operazione finanziaria che consente l'acquisizione della disponibilità di un bene, mobile o immobile, tramite il pagamento di canoni periodici. Un elemento chiave è il diritto di riscatto del bene a un prezzo prestabilito (prezzo di opzione) al termine del contratto. Il conduttore, a sua discrezione, può esercitare tale diritto, diventando proprietario del bene, oppure restituirlo al locatore (solitamente una società di leasing), che potrà poi ricollocarlo sul mercato o rinegoziare il contratto. Se il bene non è già disponibile presso il locatore, sarà il conduttore a ricercarlo sul mercato, stipulando poi un accordo tra venditore e finanziatore per l'acquisto e la successiva messa a disposizione del bene al conduttore. La natura del contratto di leasing viene analizzata in relazione a contratti simili, come la vendita con effetto traslato al momento del pagamento dell'ultima rata o un contratto di locazione, ma se ne differenzia per la mancanza dell'automatismo del passaggio del diritto reale. L'aspetto del rischio, in caso di inadempimento del conduttore, è anch'esso affrontato nel dettaglio.

2. Confronto con Contratti Simili e Natura Giuridica

Il contratto di leasing presenta elementi in comune sia con la vendita (trasferimento dei rischi all'acquirente, possibile equiparazione ad una vendita con effetto traslato al momento del pagamento dell'ultima rata) sia con la locazione (godimento del bene per un periodo determinato, senza acquisizione di diritti reali). Tuttavia, si distingue da entrambi per la mancanza dell'automatismo nel trasferimento del diritto reale. Nel leasing, infatti, il consenso alla vendita non è definitivo come in una vendita tradizionale, ma si configura come una locazione rinnovabile con un'opzione di riscatto. La forma del contratto è libera, salvo eccezioni per locazioni immobiliari di durata superiore a nove anni che non rientrano nella ordinaria amministrazione (art. 1572 c.c.). La durata del contratto varia a seconda che l'oggetto sia un bene mobile o mobili forniti per l'arredamento di un fondo urbano, e questo elemento differenzia il leasing da altri tipi di contratti. Due principali orientamenti dottrinali cercano di definire la natura giuridica del contratto di leasing, uno che lo considera un'operazione di finanziamento e l'altro che lo considera un contratto di scambio.

3. Tipologie di Leasing Finanziario Operativo e Sale and Lease back

Il documento distingue tra diverse tipologie di leasing. Il leasing finanziario coinvolge tre soggetti: il fornitore, la società di leasing e il conduttore. È caratterizzato dalla presenza di un'opzione di riscatto a fine contratto. Il leasing operativo, invece, coinvolge solo due soggetti, la società di leasing e il conduttore, e generalmente non prevede un'opzione di riscatto (o la prevede a un prezzo elevato), con conseguente responsabilità del locatore per la ricollocazione del bene. In questo caso, il concedente si occupa direttamente della produzione o costruzione del bene, assumendosi anche i rischi legati alla manutenzione e alle riparazioni. Infine, viene descritto il sale and lease-back, un contratto atipico di origine anglosassone, in cui un soggetto vende un bene strumentale alla propria attività ad una società di leasing, ricevendo un corrispettivo e contemporaneamente ottenendo la locazione dello stesso bene. In questo tipo di contratto, fornitore e utilizzatore coincidono, ed è solitamente utilizzato per beni difficilmente collocabili sul mercato. L’accordo tra Società Italiana di Leasing (S.I.L.) e Standa nel 1976 viene citato come esempio di applicazione di questo tipo di contratto in Italia. La liceità del sale and lease-back è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale, in quanto ritenuto potenzialmente elusivo del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).

II.Obblighi delle Parti nel Leasing Finanziario

Gli obblighi del locatore (società di leasing) includono la consegna del bene in buono stato, la manutenzione e la garanzia del pacifico godimento. Per il conduttore, gli obblighi principali sono la presa in consegna del bene, il pagamento puntuale dei canoni e la restituzione del bene alla scadenza nelle condizioni pattuite, salvo normale usura. L'esercizio dell'opzione di riscatto nel leasing traslativo dipende dal valore residuo del bene rispetto al prezzo d'opzione. In caso di inadempimento, si applicano le norme del Codice Civile sulla risoluzione del contratto, con particolare riferimento agli articoli 1458 e 1526 c.c.

1. Obblighi del Locatore nel Leasing Finanziario

Il documento descrive gli obblighi del locatore (generalmente una società di leasing) nel contratto di leasing finanziario, facendo riferimento all'articolo 1575 del Codice Civile. Questi obblighi principali sono tre: i) Consegnare il bene al conduttore in buono stato, privo di vizi o difetti che possano limitarne l'uso previsto nel contratto; ii) Mantenere il bene in condizioni di utilizzo secondo le previsioni contrattuali, includendo riparazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria (escluse le piccole manutenzioni a carico del conduttore); iii) Garantire al conduttore il pacifico godimento del bene per tutta la durata del contratto, proteggendolo da eventuali disturbi o pretese di terzi sul bene. L'adempimento di questi obblighi è fondamentale per garantire la corretta esecuzione del contratto di leasing e la soddisfazione del conduttore. Il documento evidenzia l'importanza della consegna di un bene funzionante e la responsabilità del locatore nella sua manutenzione, aspetti cruciali per l'utilizzo del bene da parte del conduttore. La garanzia del pacifico godimento sottolinea l'impegno del locatore a proteggere il conduttore da eventuali interferenze esterne, garantendo così il pieno e tranquillo utilizzo del bene per l'intera durata del contratto. L'opzione di riscatto, caratteristica del leasing traslativo, viene menzionata in relazione al valore residuo del bene alla scadenza del contratto e al prezzo di opzione.

2. Obblighi del Conduttore nel Leasing Finanziario

Il documento delinea gli obblighi del conduttore nel leasing finanziario, richiamando l'articolo 1587 del Codice Civile. In primo luogo, il conduttore è tenuto a prendere in consegna il bene e ad osservarne la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzandolo conformemente a quanto stabilito nel contratto o alle circostanze. Modifiche o innovazioni che alterino la destinazione d'uso o la natura del bene sono vietate. In secondo luogo, il conduttore deve versare il corrispettivo (canoni) secondo gli importi e le scadenze pattuite, senza poterli unilateralmente ridurre o sospendere. Infine, alla scadenza del contratto, il conduttore ha l'obbligo di restituire il bene nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dall'uso conforme al contratto (articolo 1590, comma 1 c.c.). L'adempimento di questi obblighi da parte del conduttore è essenziale per il corretto svolgimento del contratto. Il rispetto delle condizioni d'uso previste nel contratto è fondamentale, così come il pagamento puntuale dei canoni, che rappresentano la contropartita economica per il godimento del bene. La restituzione del bene alla scadenza, con le dovute eccezioni per l'usura normale, conclude il ciclo contrattuale, salvaguardando gli interessi del locatore.

3. Inadempimento e Risoluzione del Contratto

Il documento affronta le conseguenze dell'inadempimento contrattuale, sia da parte del locatore che del conduttore, nel leasing finanziario. In caso di inadempimento, si applicano le norme del Codice Civile relative alla risoluzione del contratto. Specificamente, viene citato l'articolo 1458 c.c. riguardo all'effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento, con eccezioni per contratti ad esecuzione continuata o periodica. In caso di inadempimento del conduttore, l'articolo 1526 c.c. disciplina la restituzione delle rate riscosse da parte del locatore, con diritto a un equo compenso per l'uso del bene e al risarcimento del danno. L'equo compenso, in caso di mancato pagamento delle rate, è limitato al capitale impiegato dal concedente più l'intero guadagno derivante dall'operazione. Se le parti hanno convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice può ridurre tale indennità in base alle circostanze. L'analisi dell'inadempimento evidenzia la complessità della materia e l'importanza di una chiara definizione contrattuale per prevenire controversie e tutelare i diritti di entrambe le parti. La comprensione delle norme del Codice Civile citate è fondamentale per la gestione del rischio legato all'inadempimento contrattuale.

III.Contabilizzazione del Leasing Evoluzione degli Standard Contabili

La contabilizzazione del leasing ha subito un'evoluzione significativa, passando da una distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario basata sul trasferimento dei rischi e benefici (IAS 17, FAS 13) ad un approccio più attuale basato sull'attività e sulla passività (right of use approach). La critica alla distinzione arbitraria tra leasing operativo e leasing finanziario ha portato all'introduzione del concetto di “consumption principle” e alla classificazione in leasing di tipo A e di tipo B, nel tentativo di offrire una rappresentazione più fedele delle implicazioni finanziarie del contratto di leasing. Il documento evidenzia l'impatto delle diverse metodologie contabili (metodo patrimoniale, metodo finanziario, right of use) sull'analisi di bilancio, in particolare sull'indice di indebitamento e sulla redditività (ROCE).

1. Evoluzione degli Standard Contabili per il Leasing

Il documento traccia l'evoluzione della contabilizzazione del leasing, evidenziando il passaggio da un approccio basato sulla distinzione tra leasing operativo e finanziario (definito in base al trasferimento dei rischi e benefici) ad un approccio più moderno. Gli standard contabili internazionali (IAS 17) e quelli statunitensi (FAS 13) sono citati come esempi di questa evoluzione. Si sottolinea come, inizialmente, la classificazione tra leasing operativo e finanziario presentasse margini di soggettività e fosse oggetto di critiche da parte della SEC (Securities and Exchange Commission), che evidenziava la mancanza di trasparenza nella rappresentazione delle variazioni economiche. Questa critica ha spinto verso un nuovo approccio, "asset and liability", che prevede la rilevazione di attività e passività nel bilancio del locatario indipendentemente dal trasferimento dei rischi e benefici. L'introduzione di questo nuovo approccio segna una svolta significativa nella contabilizzazione del leasing, mirando a una maggiore chiarezza e trasparenza nella rappresentazione delle informazioni finanziarie.

2. L Approccio Right of Use e la Classificazione Leasing Tipo A e B

Il documento descrive l'emergere del "right of use approach", che prescinde dalla tradizionale distinzione tra leasing operativo e finanziario. Questo approccio, introdotto in seguito alle critiche alla distinzione precedente, si concentra sulla registrazione di un diritto d'uso (right of use) tra le attività e di un'obbligazione di pagamento dei canoni (obligation to pay rentals) tra le passività. Si introduce poi una nuova distinzione tra leasing di tipo A e di tipo B, basata sul "consumption principle". Il leasing di tipo A riguarda beni che si consumano con l'utilizzo (es. macchinari), mentre il leasing di tipo B riguarda terreni e immobili, il cui consumo è irrilevante durante il contratto. Un contratto di tipo A può essere classificato come di tipo B solo in presenza di determinate condizioni. Questa nuova classificazione mira a una maggiore precisione nella contabilizzazione, riflettendo meglio le caratteristiche specifiche dei diversi tipi di beni oggetto di leasing. L'obiettivo è una rappresentazione più accurata delle implicazioni finanziarie del contratto.

3. Contabilizzazione Metodo Patrimoniale Metodo Finanziario e Right of Use Approach

Il documento confronta diversi metodi di contabilizzazione del leasing: il metodo patrimoniale, il metodo finanziario e il right of use approach. Il metodo patrimoniale, basato sulla forma giuridica, vede il conduttore registrare solo i canoni pagati, mentre la società di leasing registra il bene e il relativo ammortamento. Il metodo finanziario, invece, riflette la sostanza dell'operazione, iscrivendo il bene nell'attivo del bilancio del locatario e il relativo debito nel passivo. Il right of use approach, simile al metodo finanziario, registra un diritto d'uso (attività) e un debito (passività) nel bilancio del locatario, indipendentemente dalla classificazione del contratto. Le valutazioni successive prevedono l'ammortamento del diritto d'uso e la riduzione del debito per la quota capitale dei canoni. Vengono menzionati anche metodi specifici come il "receivable and residual asset approach" per il leasing di tipo A e un metodo simile a quello patrimoniale per il leasing di tipo B. La scelta del metodo influenza significativamente l'analisi di bilancio, con impatti sull'indice di indebitamento e sulla redditività.

IV.L Evoluzione del Leasing in Italia

Il leasing in Italia ha conosciuto una diffusione crescente dagli anni '60, con una prima definizione legislativa nel 1968 e successive modifiche normative. La legge n. 183 del 1976 ha introdotto una definizione più precisa di locazione finanziaria, distinguendola dal leasing operativo. Il periodo tra il 1989 e il 1993 ha visto un rallentamento dovuto a fallimenti di società di leasing e a una maggiore regolamentazione. La ripresa è avvenuta grazie a leggi di incentivazione agli investimenti, con l'introduzione di nuove norme di contabilizzazione del leasing nel 2003. Il documento cita l'importanza di leggi come la legge “Tremonti” e il D.P.R. n. 643 del 1972, nonché l'impatto della riforma del diritto societario sulla diffusione del leasing.